DIMENSIONA LA TUA AZIENDA

SEI UNA MICRO, PICCOLA O MEDIA IMPRESA?

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Spesso i nostri clienti ci chiedono a quale categoria di impresa appartengono tra le MPMI.

La Raccomandazione n. 2003/361/CE definisce come impresa ogni entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

Rientrano quindi nella categoria delle imprese le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Accanto alla definizione generale vi è poi quella specifica che riguarda le PMI. Secondo le regole UE, recepite in Italia con il DM del 18 aprile 2015, si considerano micro, piccole e medie le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di € oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di €.

Sono quindi tre i parametri utilizzati: il numero di dipendenti, il fatturato annuo e il totale attivo di bilancio.

All'interno del testo della Raccomandazione UE che definisce le PMI sono analizzati i criteri che hanno portato all'individuazione dei parametri di cui sopra.

Il numero di dipendenti viene definito come uno dei più significativi, elemento che tuttavia sarebbe poco rilevante se non affiancato a quelli finanziari.

Nella macro categoria delle MPMI è necessario poi analizzare le diverse tipologie di imprese, suddivise in base ai parametri dimensionali.

Sulla base della definizione UE,

  • si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
  • si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
  • si definisce media impresa un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore di bilancio non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

I requisiti relativi al numero di dipendenti e al totale del fatturato, o al numero di dipendenti e al totale di bilancio, devono ambedue sussistere e sono cumulativi. È invece prevista l'alternatività tra i requisiti di fatturato e totale di bilancio (la scelta di quale considerare dipende dalla convenienza dell'azienda). 

Per la verifica dei requisiti richiesti, il totale del fatturato previsto dalla definizione di micro, piccola e media impresa dovrà essere calcolato tenendo conto della voce A.1 del conto economico.

Si tratta quindi dell'importo netto del volume d'affari, ovvero gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'IVA e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari

Per totale di bilancio si intende invece il totale dell'attivo patrimoniale.

Secondo quanto previsto dal DM del 18 aprile 2005, per la verifica di fatturato e totale di bilancio bisognerà far riferimento ai dati dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Per il calcolo del numero di occupati, bisogna invece far riferimento ai dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

La Raccomandazione UE scende ancora più nel dettaglio. Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno.

Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA.

Gli effettivi sono composti:

  • dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
  • dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
  • dai proprietari gestori;
  • dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Ai fini dell'accesso a bandi e contributi pubblici, l'impresa dovrà individuare anche a quale tipologia appartiene, ovvero se fa parte delle imprese autonome, associate e collegate.

Soltanto le imprese autonome possono infatti accedere ai bandi pubblici.

Anche in tal senso, la definizione di ciascuna di essere è contenuta nella Raccomandazione UE, la quale specifica che l'ulteriore differenziazione è importante al fine di valutare la realtà economica della PMI, ed escludere dalla definizione i gruppi di imprese il cui potere economico supera quello di una PMI.

Definizione UE imprese associate
Partiamo quindi dalla definizione di imprese associate.

Sono considerate tali le imprese tra le quali esiste la seguente relazione: "un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa".

Il limite del 25% può essere raggiunto o superato, senza determinare la qualifica di impresa associata, qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencati, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

  • società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
  • università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
  • investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
  • autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Definizione UE imprese collegate
Si definiscono imprese collegate le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

  • un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  • un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  • un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  • un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

La definizione di impresa collegata o associata è altrettanto importante per determinare la possibilità o meno di accedere ai bandi e contributi pubblici. La verifica viene infatti effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

Ad eccezione dei casi relativi alle imprese associate, un'impresa sebbene rientri in tutti i parametri dimensionali di cui sopra, non può mai essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

È tuttavia previsto previsto che l'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il suo capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

Definizione di impresa ai sensi del Quadro Temporaneo Aiuti di Stato

In merito alla definizione di micro, piccola e media impresa, non si può non analizzare quanto previsto, in considerazione dell'emergenza Covid-19, dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, adottato il 19 marzo 2020 e prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Il Quadro temporaneo è fondamentale per determinare i limiti per l'accesso alle misure di sostegno economico introdotte per l'emergenza Covid-19, dai contributi a fondo perduto fino, a titolo esemplificativo, alla decontribuzione Sud.

Ai fini della verifica del limite degli Aiuti di Stato previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, pari a 1.800.000 euro per effetto della quinta modifica approvata dalla Commissione Europea (2021/C 34/06), ai fini della definizione di impresa si fa riferimento alla nozione assunta nel diritto della concorrenza, e quindi: le verifiche sul rispetto delle soglie e del cumulo devono essere effettuate rispetto non alla singola impresa ma rispetto al concetto di singola unità economica, anche nel caso in cui un'unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche.

In relazione alla verifica relativa a soglie e limiti di cumulo per l'impresa, il calcolo deve essere effettuato rispetto all'unità economica a cui la singola impresa appartiene, identificando tale "unità economica" con il "gruppo".

Quindi, in caso di diverse entità legali che fanno parte di un unico gruppo, è questo che deve essere considerato impresa, ai fini della determinazione della soglia massima di 1.800.000 euro.


Aiuto Impresa Ser. Naz. Con. di Paleari Edoardo, Viale Milano 41, 26900 Lodi (LO) Telefono: +39 334.7208805/370.3449190
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